AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficazia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e 20 ottobre 1992, n. 414". I DD.LL. n. 340/1992, n. 362/1992 e n. 414/1992, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati, salvo per il D.L. n. 340/1992, sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992 e n. 298 del 19 dicembre 1992). Art. 1. 1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalita' previste dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile (a). Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria. 3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992. (( 3-bis. Il settore termale ex EAGAT e' sottoposto alle )) (( competenze del Ministro dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto sino )) (( all'entrata in vigore della legge di riordino del settore )) (( termale. )) -------------
(a) I poteri attribuiti al collegio sindacale sono definiti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, di seguito riportati: "Art. 2403 (come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127) (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". "Art. 2403-bis (aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88) (Collaboratori del sindaco). - Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399. La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate". "Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso". "Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio". "Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori". "Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394". "Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi e' urgente necessita' di provvedere". "Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre se del caso, la messa in liquidazione della societa'. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della societa'".