AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficazia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n.  340,
14  agosto  1992,  n.  362,  e  20 ottobre 1992, n. 414". I DD.LL. n.
340/1992, n. 362/1992 e n.  414/1992, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini costituzionali (i relativi comunicati, salvo
per il D.L. n.  340/1992,  sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 247 del 20 ottobre
1992 e n. 298 del 19 dicembre 1992).
 
                               Art. 1.
 
  1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera -
EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi  statutari
sono  sciolti  con  effetto  dalla  data  del 18 luglio 1992 e con le
modalita' previste dal presente decreto.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro delle partecipazioni
statali e con il Ministro del tesoro, sono  nominati  un  commissario
liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale
sono  attribuiti  i  poteri  previsti  dal  codice civile (a). Con lo
stesso decreto sono determinati  i  rispettivi  compensi,  che  fanno
carico alla gestione liquidatoria.
  3.  Fino  all'adozione  del  decreto  di cui al comma 2, restano in
carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle
partecipazioni statali, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  in
data 21 luglio 1992.
(( 3-bis. Il settore termale ex EAGAT e' sottoposto alle           ))
(( competenze del Ministro dell'industria, del commercio e         ))
(( dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto sino            ))
(( all'entrata in vigore della legge di riordino del settore       ))
(( termale.                                                        ))
-------------
 
             (a)  I  poteri  attribuiti  al  collegio  sindacale sono
          definiti dagli articoli 2403 e seguenti del codice  civile,
          di seguito riportati:
             "Art.  2403  (come  modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 9
          aprile 1991, n. 127) (Doveri del collegio sindacale). -  Il
          collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
          societa',  vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
          costitutivo  ed  accertare   la   regolare   tenuta   della
          contabilita'  sociale,  la corrispondenza del bilancio alle
          risultanze  dei  libri  e  delle  scritture   contabili   e
          l'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 per la
          valutazione del patrimonio sociale.
             Il collegio sindacale  deve  altresi'  accertare  almeno
          ogni  trimestre  la  consistenza di cassa e l'esistenza dei
          valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti  dalla
          societa' in pegno, cauzione o custodia.
             I  sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
             Il collegio sindacale puo' chiedere agli  amministratori
          notizie   sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su
          determinati affari.
             Degli accertamenti  eseguiti  deve  farsi  constare  nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
             "Art.  2403-bis  (aggiunto  dall'art.  25  del D.Lgs. 27
          gennaio  1992,  n.  88)  (Collaboratori  del  sindaco).   -
          Nell'espletamento  di  specifiche  operazioni  attinenti al
          controllo della regolare tenuta della contabilita' e  della
          corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze dei libri e
          delle scritture  contabili  i  sindaci  possono  avvalersi,
          sotto  la  propria  responsabilita'  e  a proprie spese, di
          dipendenti e ausiliari che non  si  trovino  in  una  delle
          condizioni previste dall'art. 2399.
             La  societa'  puo'  rifiutare agli ausiliari l'accesso a
          informazioni riservate".
             "Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il
          collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
             Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
          durante un esercizio sociale a due  riunioni  del  collegio
          decade dall'ufficio.
             Delle  riunioni  del  collegio  deve  redigersi processo
          verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal  n.  5
          dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
             Le  deliberazioni  del  collegio sindacale devono essere
          prese a maggioranza assoluta. Il  sindaco  dissenziente  ha
          diritto  di  fare  iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso".
             "Art.  2405  (Intervento  alle adunanze del consiglio di
          amministrazione e  alle  assemblee).  -  I  sindaci  devono
          assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
          alle  assemblee  e  possono  assistere  alle  riunioni  del
          comitato esecutivo.
             I sindaci, che non assistono senza  giustificato  motivo
          alle  assemblee  o,  durante  un  esercizio  sociale, a due
          adunanze   del   consiglio   d'amministrazione,    decadono
          dall'ufficio".
             "Art.   2406  (Omissioni  degli  amministratori).  -  Il
          collegio sindacale deve convocare l'assemblea  ed  eseguire
          le   pubblicazioni   prescritte  dalla  legge  in  caso  di
          omissione da parte degli amministratori".
             "Art.  2407  (Responsabilita').  -  I   sindaci   devono
          adempiere  i  loro  doveri con la diligenza del mandatario,
          sono responsabili della verita' delle loro  attestazioni  e
          devono  conservare  il segreto sui fatti e sui documenti di
          cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
             Essi   sono   responsabili    solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il  danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica.
             L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata
          dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".
             "Art. 2408 (Denunzia  al  collegio  sindacale).  -  Ogni
          socio  puo'  denunziare  i fatti che ritiene censurabili al
          collegio  sindacale,  il  quale  deve  tenere  conto  della
          denunzia nella relazione all'assemblea.
             Se  la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un ventesimo del capitale sociale,  il  collegio  sindacale
          deve   indagare   senza  ritardo  sui  fatti  denunziati  e
          presentare  le  sue  conclusioni  ed   eventuali   proposte
          all'assemblea,  convocando immediatamente la medesima se la
          denunzia appare fondata  e  vi  e'  urgente  necessita'  di
          provvedere".
             "Art.  2409  (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
          sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri
          degli  amministratori   e   dei   sindaci,   i   soci   che
          rappresentano   il  decimo  del  capitale  sociale  possono
          denunziare i fatti al tribunale.
             Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio   gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione.
             Se le irregolarita' denunziate sussistono, il  tribunale
          puo'  disporre  gli  opportuni  provvedimenti  cautelari  e
          convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
          casi piu' gravi  puo'  revocare  gli  amministratori  ed  i
          sindaci   e   nominare   un   amministratore   giudiziario,
          determinandone i poteri e la durata.
             L'amministratore giudiziario puo' proporre  l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci.
             Prima  della  scadenza del suo incarico l'amministratore
          giudiziario convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina
          dei  nuovi  amministratori  e sindaci o per proporre se del
          caso, la messa in liquidazione della societa'.
             I provvedimenti  previsti  da  questo  articolo  possono
          essere  adottati anche su richiesta del pubblico ministero,
          e in questo caso le spese per  l'ispezione  sono  a  carico
          della societa'".